Di stefano su Lunedì, 24 Luglio 2017
Categoria: Web Marketing

Articolo 17 del codice deontologico forense per il marketing online: come cambia il mestiere di avvocato

Cosa dice l' articolo 17 del codice deontologico forense per il marketing online: come cambia il mestiere di avvocato e come può promuoversi

Come per tante altre attività professionali, anche per il settore dell’avvocatura, l’opportunità di pubblicizzare il proprio lavoro e la propria attività specialistica è di primaria importanza per poter conoscere le diverse forme di ricerca della clientela, individuare le differenti esigenze e mettersi così anche al passo con i tempi.

Così, grazie ad un importante intervento normativo del CNF (Consiglio Nazionale Forense) e - nello specifico - grazie all’articolo di legge17 del codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014), è stata emanata e introdotta una normativa finalizzata alla concessione della possibilità di farsi conoscere attraverso i tradizionali canali comunicativi e quelli nati grazie al mondo digital.

Un’opportunità straordinaria, quindi, per tutti quegli avvocati che vogliono espandere anche online la loro attività professionale.

In questa ottica, infatti, grazie alla nuova normativa, esiste di fatto la possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo pubblicitario (inclusi i siti web personali, ma anche i portali di categoria che promuovono le varie attività) purché nel pieno rispetto degli obblighi e dei doveri di comunicare con la massima aderenza ai fatti e con la massima correttezza i propri servizi, a patto che sia sempre rispettata la trasparenza, la segretezza e la riservatezza.

Nell’articolo 17, inoltre, si specifica che è consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e la struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e sui titoli scientifici e professionali conseguiti.

In poche e conclusive parole, il codice deontologico forense - proprio a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “legge Bersani” - non consente una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non permette una promozione comparativa o elogiativa), ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali.

Questo con l’obiettivo di informare e indirizzare al meglio le scelte dei potenziali clienti , con lo scopo ultimo di tutelare anche la loro libertà di pattuire e fissare il compenso per l’intervento professionale , sempre naturalmente con le dovute e necessarie limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è affidata dall’ordinamento al potere-dovere dell’ordine professionale.

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